Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5031/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to notify the lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5031/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to notify the document to the taxpayer's appointed lawyer. Although the Regional Tax Commission had ruled in favor of the taxpayer, the agency ignored a prior order to re-notify the appeal correctly. The court ruled that such procedural non-compliance renders the entire appeal unprocessable under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 291 c.p.c.; Art. 371-bis c.p.c.: Failure to notify a cassation appeal to the appointed lawyer, as ordered by the court, results in the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility notification to lawyer re-notification order civil procedure law tax agency appeal reddito ipotetico da invalido residua capacità al guadagno carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Art. 371-bis c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall'art. 371-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002.
art. 38 d.P.R. 600/1973
T7L012301596/2011, con cui, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R.
art. 371-bis c.p
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall'art. 371-bis c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 08/07/2024, n. 18539
Cass. 02/04/2019, n. 9097
18539), mentre nel caso, come quello di specie, in cui l’ordine di rinotifica non venga (anche solo parzialmente) osservato, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass.25/01/2017, n.
Cass. 25/01/2017, n. 1930
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

7721/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro CREN MASSIMO; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 862/31/15, depositata in data 18 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere Cesare Taraschi. FATTI DI CAUSA 1. Massimo Cren impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti, l’avviso di accertamento n. T7L012301596/2011, con cui, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, era stato sinteticamente rideterminato in euro 50.215,00 il suo reddito ai fini Irpef per l’anno 2006, a fronte di un reddito imponibile dichiarato pari ad euro 0,00, sulla base del possesso di alcuni beni-indice di capacità contributiva, Oggetto:Accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 – Nullità della notifica del ricorso per cassazione - Ordine di rinnovazione della notifica – Inosservanza - Conseguenze – Inammissibilità del ricorso. costituiti da un immobile adibito ad abitazione principale in comproprietà con il coniuge, gravato da mutuo ipotecario, e dal pagamento di un premio annuo assicurativo.

Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva che l’accertamento sintetico era basato su presunzioni semplici non accompagnate da verifiche sostanziali della sua effettiva capacità contributiva. La CTP accoglieva integralmente il ricorso.

2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che rigettava l’appello.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 28198, depositata il 31/10/2024, comunicata alla ricorrente in pari data, appurata la nullità della notifica del ricorso per cassazione in quanto eseguita alla parte personalmente anziché presso il difensore domiciliatario, ha rinviato a nuovo ruolo disponendo la rinotifica del ricorso al difensore domiciliatario, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’08/01/2026. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si assume la «Violazione degli artt.112 cpc. Denunzia ai sensi dell’art. 360 comma primo, n.

4) c.p.c.» per aver la CTR commesso un error in procedendo laddove si è pronunciata in ultrapetizione con riguardo al vizio di omesso svolgimento del contraddittorio preventivo, trattandosi di censura mai introdotta dal contribuente nei gradi di merito.

2. Con il secondo motivo si assume la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR 600/73 e dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 27 luglio 2000. Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.» per aver la CTR affermato l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, in realtà prevista solo per i c.d. “tributi armonizzati”, come l’Iva, e non anche per quelli “non armonizzati”, come l’Irpef nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 - commi 4, 5 e 6 - d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del Codice Civile –Onere della prova – Denunzia ai sensi dell’art. 360, c. 1, n.

3) c.p.c.» per non aver la CTR riconosciuto la natura di presunzione legale relativa dello strumento del redditometro, ponendo così l’onere della prova in capo all’Ufficio ed esonerando il contribuente dalla prova circa la giustificazione dei maggiori redditi sinteticamente accertati.

4. Va, preliminarmente, rilevato che non risulta ottemperato l’ordine di rinotifica del ricorso per cassazione, disposto con ordinanza depositata il 31/10/2024, non avendo l’Agenzia delle entrate provveduto al deposito della documentazione attestante la riattivazione del procedimento notificatorio.

5. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall'art. 371-bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui sia ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. 08/07/2024, n. 18539), mentre nel caso, come quello di specie, in cui l’ordine di rinotifica non venga (anche solo parzialmente) osservato, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass.25/01/2017, n. 1930).

6. Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camer