Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax judgment extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The court noted that the appellant did not submit a request for decision after the proposal was communicated, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the automatic waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25351/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Romano Lombardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Martini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscana n.559/2024 depositata il 29/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Numero registro generale 25351/2024 Numero sezionale 575/2026 Numero di raccolta generale 5022/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 25351/2024 Numero sezionale 575/2026 Numero di raccolta generale 5022/2026 Data pubblicazione 06/03/2026