Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Domenico Nolfi, had filed a challenge against tax agency decisions but remained silent after the court requested a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14511/2025 R.G. proposto da: Domenico Nolfi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ragno unitamente all’avvocato Gianfilippo Ceccio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Direzione Centrale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilia n.421/2025 depositata il 20/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14511/2025 Numero sezionale 570/2026 Numero di raccolta generale 4957/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14511/2025 Numero sezionale 570/2026 Numero di raccolta generale 4957/2026 Data pubblicazione 05/03/2026