Court declares process extinguished due to tax debt extinction under 197/2022 law and waiver of pending judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the tax authority's confirmation of debt extinction under the 197/2022 law. The plaintiff argued for debt recovery, while the tax agency contended that payments were irrevocably acquired upon the official declaration of debt elimination. The court ruled that the statutory extinction of the debt renders all related civil proceedings ineffective and non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of tax debts pursuant to the 197/2022 law renders all related civil proceedings ineffective and non-recoverable, with payments remaining definitively acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10623/2018 R.G. proposto da: MARIA MADDALENA ARMENTANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIO ARENA unitamente all’avvocato ALESSANDRO SGRO' Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5707/15/2017 depositata il 04/10/2017 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/02/2026 La Presid