Court declares process extinguished due to tax debt settlement under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the taxpayer's deposit of documentation regarding the Rottamazione Quater tax relief scheme. The plaintiff argued for judicial review of the debt, while the opposing party contended that the administrative settlement legally terminated all related litigation. The court ruled that the statutory extinction of debts renders any pending judgments ineffective and non-reimbursable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The court establishes that when a taxpayer assumes the commitment to waive pending judgments in exchange for tax debt extinction under the Rottamazione Quater scheme, the process is legally extinguished and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26089/2018 R.G. proposto da: MARIA MADDALENA ARMENTANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIO ARENA unitamente all’avvocato ALESSANDRO SGRO' Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn. 718/ 04/ 2018 depositata il 08/02/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/02/2026 La P