Court declares process extinguished due to tax debt settlement under L. 197/2022 and L. 224/2016 provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a tax debt settlement under the 'rottamazione quater' scheme. The private party submitted documentation confirming the extinction of charges assigned to collection agents, arguing for the finality of the payment. The court ruled that such settlements legally terminate the underlying proceedings and render prior judgments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of L. 197/2022; Art. 1, comma 231 of L. 224/2016: When tax debts are extinguished via therottamazione quater scheme, the civil process is automatically terminated and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27043/2018 R.G. proposto da: AL KHOOL SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato SERGIO PATRONE unitamente all’avvocato MATTEO SANCES Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 750/17/2018 depositata il 22/02/2018 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/02/2026 La Presi