Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Brio Group, had not requested a ruling on the appeal proposal submitted by the court, triggering automatic withdrawal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17734/2023 R.G. proposto da: Brio Group Societa' Cooperativa Consortile A R L in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Sesta -ricorrente- contro Comune Di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Caiaffa unitamente all’avvocato Alessandra Baldi -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.1824/2022 depositata il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 17734/2023 Numero sezionale 565/2026 Numero di raccolta generale 4935/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, il 27/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 17734/2023 Numero sezionale 565/2026 Numero di raccolta generale 4935/2026 Data pubblicazione 05/03/2026