Cassation Court dismisses appeal against tax agency regarding extinction of civil proceedings due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against the Regional Tax Commission's decision. The lower court declared the civil proceedings extinct because the case was listed in the administrative register for the extinction of litigation under specific legislative provisions. The court upheld this procedural outcome, ruling that the listing automatically terminated the legal process without requiring a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case in the administrative register for the extinction of litigation automatically terminates the civil proceedings, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18534/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI, rappresentata e difes a dall'avvocato MARCO SQUICQUEROall’avvocato GAETANO RAGUCCI avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 75/16/2021 depositata il 11/01/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/03/2026 La Presi