Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law reducing judgment times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling that the case was properly listed for closure. The Agency of Revenue argued that the inclusion in the specific list under the new 2023 decree documents the regular definition of the dispute, rendering further proceedings unnecessary. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied to terminate the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the closure register pursuant to the new procedural framework, the process is automatically extinguished without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11050/2016 R.G proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro LINA ZANIN, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA MARTIN nonché contro MARTINA BRUSCHETTA e INES BRUSCHETTA, rappresentate e difese dall'avvocato DANIELA BACCHETTA nonché contro SIMONETTA ZANUSO, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO MAZZONI e GIANFRANCO RONDELLO FRANCESCO ZANIN, quale rappresentante pro-tempore dell’ASSOCIAZIONE MY SUN e in proprio, FAUSTINO ZANIN, GIAMPAOLO MANTOAN, ANNALISA BUSINARO intimati avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Veneto n. 24/19/2016 depositata l’08/01/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/02/