Italian court dismisses appeal via conciliation agreement, extinguishing tax dispute over VAT exemption for RSSA activities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished due to a conciliation agreement signed between the Foundation and the Tax Agency. The Foundation had appealed a tax assessment regarding VAT recovery for activities performed before their official start date as an RSSA entity. The court ruled that the existence of a settlement agreement terminated the legal controversy, leaving procedural costs to the parties who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: A conciliation agreement signed by the parties extinguishes the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and the termination of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3661/2025 R.G. proposto da: FONDAZIONE GIUSEPPE PALENA ONLUS, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’ avv. Pasquale Lanzetta (domicilio digitale PEC: lanzetta.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –resistente – Oggetto: cessazione della materia del contendere per conciliazione Cons. Est.
Roberto Succio avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia n. 4349/26/2024 depositata il 27 dicembre 2024 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/11/2025 dal Consigliere Roberto Succio Fatti di causa Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TVK060302168/2022 con il quale veniva recuperata a tassazione l'IVA ex artt. 19 bis e 19 bis2 del d.P.R. n. 602 del 1973. Il primo Collegio rigettava il ricorso introduttivo rilevando che la ricorrente, attesta di svolgere l’attività di RSSA cod.
Ateco 87.30.00 fin dall’inizio con l’attribuzione di partita Iva avvenuta nell’anno 2012, così da porre in rilievo, che tutte le operazioni svolte nel periodo antecedente all’effettivo inizio delle prestazioni assistenziali (anno 2016), erano già esenti dall’imposta, e quindi non poteva portare in detrazione l’Iva assolta in fattura, giusta previsione di indetraibilità degli artt. 19-bis e 19- bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972. Con la sentenza qui gravata, il giudice dell’appello ha confermato la statuizione di primo grado, ritenendo che il principio generale che disciplina il regime di applicazione dell'IVA implica che non è possibile portare in deduzione l'imposta, qualora il soggetto contribuente società operi, come nella fattispecie, in regime di esenzione d'imposta.
Ricorre a questa Corte la FONDAZIONE GIUSEPPE PALENA ONLUS con cinque motivi di impugnazione; l’Agenzia delle Entrate ha depositato unicamente atto di costituzione in vista della pubblica udienza. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio Cons. Est. Roberto Succio Ragioni della decisione Rileva la Corte che è in atti accordo conciliativo sottoscritto in data 7 ottobre 2025 tra la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Foggia – Ufficio Legale e la Fondazione Giuseppe Palena Onlus, contraddistinto da Proposta n. 500039/2025, avente ad oggetto la definizione del presente giudizio, proposto avverso l’avviso di accertamento IVA n. TVK060302168/2022.
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese processuali restano a carico delle parti anticipatarie. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese di lite a