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Ordinanza — n. 4889/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Equitalia's appeal on notification grounds but allows the second ground regarding payment notice consolidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4889/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Equitalia's first ground regarding the lack of signature on a prior notice inadmissible, noting the appellate court already addressed the notice's tardiness. The Court held that the second ground was valid because the taxpayer failed to independently challenge a 2005 payment notice, which consolidated the debt and barred defenses arising before that date. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for a new examination of the debt consolidation issue.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 546/1992; Art. 50 d.P.R. n. 602/1973: In tax proceedings, failure to independently challenge a payment notice consolidates the debt, barring defenses predating that notice.

Parole chiave

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tax debt consolidation payment notice challenge independent appeal tax procedural law debt crystallization Cassation quashing remand for new trial pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3 c.p.c.
denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 148 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 25, paragraph 1, letter a) d.P.R. n. 602/1973
I giudici di appello, oltre ad accertare la nullità della notifica, ne hanno, infatti, rilevato la tardività , per essere stata eseguita oltre il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett.
Art. 12 and 50 d.P.R. n. 602/1973
Art. 16 d.lgs. n. 46/1999
Art. 19, paragraph 1, letter e) d.lgs. n. 546/1992
Ora, questa Corte ha affermato che, i n tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett.
art. 73 d.P.R. n. 602/1973
artt. 148 c.p
3 c.p.с., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c.
art. 96 c.p
Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.с.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436
546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv.
Cass. n. 22108 del 2024
Cass. 22/04/2024, n. 10736
22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Cass. 05/08/2024, n. 22108
Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476
6436, cit.; Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13582/2017 R.G. proposto da : Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Centro S.p.A., con gli avvocatiMaurizio Cimetti e Giuseppe Parente -ricorrente- contro Olga Costanzo, con l'avvocato Giuseppe Dametti -controricorrente- nonché contro Agenzia delle Entrate -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagnan. 3109/2016 depositata i l 16/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Centro S.p.A. ricorre, con tremotivi, avverso la sentenza della CTR dell’Emilia- Romagna in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della CTP di Piacenza che, in accoglimento del ricorso di Olga Costanzo, aveva annullato l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 73 d.P.R. n. 602/1973, notificato in data 11/09/2012 per il mancato pagamento di cartelle esattoriali per gli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Resiste la contribuente con controricorso e l’Agenzia delleentrate è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c. 1.1. Lamenta la ricorrente che i giudici di appello non abbiano rilevato che la notificazione di una delle cartelle di pagamento presupposte all’atto di pignoramento impugnato risultasse, come da relata dell’Ufficiale di riscossione, consegnata personalmente alladestinataria e, dunque, a nulla rilevasse la mancata sottoscrizione da parte di quest’ultima. 1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto oppone solamente una delle due, autonome, rationes decidendi espress e dalla CTR nel punto della sentenza specificamente impugnato. I giudici di appello, oltre ad accertare la nullità della notifica, ne hanno, infatti, rilevato la tardività , per essere stata eseguita oltre il termine di cui all’art. 25, comma 1, lett.

a) del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente , statuizione quest’ultima che non viene in alcun modo attaccata.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la v iolazione degli artt. 12 e 50 d. P . R . 602/73, 16 d.lgs. n. 46/ 19 99 , per non avere la CTR ritenuto preclusiva la omessa tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, emesse e notificatenel 2005. 2.1. Ai fini della autosufficienza, Equitalia riporta integralmente , a p. 14 del proprio ricorso, le relative ampie deduzioni svolte nell’atto di appello, e comunque si rileva che la controricorrente ha richiama to il passo della sentenza di primo grado, ove la CTP aveva rilevato che « i primiatti che sono risultati notificati sono le intimazioni di pagamento del 2005». 2.2.

Ora, questa Corte ha affermato che, i n tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione; sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento. (Cass.

Sez. 5, 16/12/2024, n. 32671, Rv. 673255 -01). 2.3. Quindi, si è recentemente precisato che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, Rv. 674383 -01). 2.4.

Nella specie si è dunque affermato di voler dare continuità alla giurisprudenza secondo laquale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo),comporta che, se l’intimazione di pagamento –nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valerevicende estintive anteriori alla sua notifica ( Cass.

Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, in motiv., che richiama Cass., n. 22108 del 2024, Cass. 22/04/2024, n. 10736). 2.5. Ciò in applicazione del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimastoincontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme) , dovendosi richiamare il principio già affermato da questa Corte secondo cui, i n tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione (Cass.

Sez. 5, 11/03/2025, n. 6436, cit.; Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 –01).

3. La CTR, omettendo qualsiasi esame della notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/ 1973, che ha ritenuto irrilevante, non si è conformata ai superiori principi.

4. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.с. da parte dei giudici di appello, risulta assorbito a seguito dell’accoglimento del precedente.

5. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia - Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda