Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax court's second-instance judgment extinguished. The appellant failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15862/2024 R.G. proposto da: Salvatore Sapori, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bruno Spagna Musso -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Emilia Romagna n.77/2024 depositata il 30/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 15862/2024 Numero sezionale 558/2026 Numero di raccolta generale 4880/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 15862/2024 Numero sezionale 558/2026 Numero di raccolta generale 4880/2026 Data pubblicazione 04/03/2026