Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Rainbow S.p.A. had filed the appeal against a regional tax commission decision but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15776/2021 R.G. proposto da: Rainbow S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Vignoli unitamente all’avvocato Christian Califano -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n.1413/2020 depositata il 10/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 15776/2021 Numero sezionale 556/2026 Numero di raccolta generale 4877/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/03/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 15776/2021 Numero sezionale 556/2026 Numero di raccolta generale 4877/2026 Data pubblicazione 04/03/2026