Decreto — n. 4876/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8193/2021 R.G. proposto da: Spiga S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Bontempi unitamente all’avvocato Maurizio Vincenzo Vannucci -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.572/2020 depositata il 21/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4876/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 8193/2021 Numero sezionale 555/2026 Numero di raccolta generale 4876/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8193/2021 R.G. proposto da: Spiga S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Bontempi unitamente all’avvocato Maurizio Vincenzo Vannucci -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.572/2020 depositata il 21/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 8193/2021 Numero sezionale 555/2026 Numero di raccolta generale 4876/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/03/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 8193/2021 Numero sezionale 555/2026 Numero di raccolta generale 4876/2026 Data pubblicazione 04/03/2026