Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to improper standing against the Ministry of Economy and Finance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Sergio Tagliaferro's tax appeal inadmissible, specifically regarding his claim against the Ministry of Economy and Finance. The court ruled that only fiscal agencies possess standing in tax disputes initiated after January 1, 2001, rendering the Ministry's inclusion improper. Consequently, the lower court's rejection of the taxpayer's challenge to tax assessments was upheld, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Art. 380-bis.1 c.p.c.: In tax proceedings initiated after January 1, 2001, only the fiscal agencies prescribed by law possess standing, excluding the Ministry of Economy and Finance from being a proper party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1301/2017 R.G. proposto da TAGLIAFERRO SERGIO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Ferri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente; -controricorrente- nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, SEZIONE STACCATA DI LIVORNO, n. 1030/14/16 depositata il 31 maggio 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere Danilo Chieca;
FATTI DI CAUSA 1. Sergio Tagliaferro impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Livorno sei distinti avvisi di accertamento relativi a tributi vari (IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali) emessi nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Livorno dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e notificati nel Comune del suo ultimo domicilio fiscale italiano (Porto Azzurro), nonché gli atti esattivi consequenziali. 1.1 Assumeva il contribuente di aver definitivamente trasferito la propria residenza in Romania fin dal 1997 e di essere venuto a conoscenza degli atti impugnati soltanto a sèguito della notifica da parte di Equitalia Centro s.p.a. della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, eseguita in data 7 gennaio 2013.
2. La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’Amministrazione Finanziaria e dell’agente della riscossione, respingeva il ricorso.
3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana, sezione staccata di Livorno, che con sentenza n. 1030/14/16 dep.31 maggio 2016 rigettava l’appello della parte privata.
4. Contro questa sentenza Sergio Tagliaferro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante Equitalia Centro s.p.a., hanno resistito con autonomi controricorsi.
6. Il ricorso è stato notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.
7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso spiegato da Sergio Tagliaferrro nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, giacchè la legittimazione ad causam e ad processum nei giudizi tributari introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, come quello che qui ci occupa, spetta unicamente alle agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, divenute operative a partire da quella data (cfr. Cass. Sez. U. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017, Cass. n. 5343/2024). D’altronde, per quanto emerge ex actis, il prefato Ministero non ha preso parte ai pregressi gradi di giudizio. 1.1 Tanto premesso, si osserva che tutti e tre i motivi di ricorso sono stati formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.
3) c.p.c.. 1.2 Con il primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 142 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. 1.3 Si chiede alla Corte di «dichiarare che la notifica dell’atto tributario richiede l’espletamento di tutte le tre formalità previstedall’art. 140 cpc; che, in caso di irreperibilità, il notificante deve accertare se si tratti di irreperibilità relativa o assoluta e dare conto delle ricerche effettuate nella relata di notifica; che, accertato che il notificando risiede all’estero (con o senza iscrizione all’AIRE), deve trasmettere gli atti al P.M. per la consegna al Ministero degli Esteri».
2. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23, 163 e 165 del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.). 2.1 Si chiede alla Corte di «dichiarare che, a norma degli artt. 23, 163 e 165 del testo Unico Imposte sui Redditi, il lavoro parasubordinato rientra nella previsione dei redditi non imponibili, se prodotti interamente all’estero, o quanto meno che le imposte pagate allo Stato Estero devono essere dedotte dalle imposte italiane», e che, pertanto, «i redditi prodotti dal Sig. Tagliaferro in Romania non sono tassabili in Italia».
3. Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 145 del 2002. 3.1 Si chiede alla Corte di «ribadire che la delega di firma deve essere allegata agli avvisi di accertamento e che la appartenenza almeno alla terza area funzionale del firmatario dell’atto deve risultare sia nella delega sia dallo stesso accertamento e conseguentemente [di] dichiarare gli avvisi impugnati affetti da nullità assoluta».
4. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, in quanto i tre motivi di cui esso consta si risolvono nella richiesta di enunciazione di astratti princìpi di diritto, non accompagnata da una specifica e argomentata critica delle ragioni addotte dalla CTR a sostegno del decisum. 4.1 In ogni caso, ciascuno dei suddetti motivi, pur singolarmente esaminato, non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni di sèguito esposte. 4.2 Dopo aver chiarito che «la notifica degli avvisi di accertamento prevede una diversa disciplina in caso di irreperibilità relativa o assoluta del contribuente», in quanto«nel primo caso è applicabile l’art. 140 cpc e nel secondo è applicabile solamente l’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600/1973», i giudici d’appello hanno appurato che il destinatario, «al momento della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, risultava irreperibile assoluto», poichè «la sua irreperibilità e[ra stata] certificata dal giorno 30/4/2008[ed] egli [era] risulta [to] poi nuovamente reperibile dalla data di iscrizione all’AIRE, avvenuta nel 2012».
Hanno, quindi, spiegato che: - nel descritto contesto, «le formalità da espletare ai fini di una corretta notificazione nel periodo ricompreso fra le due date sopra richiamate erano dunque quelle stabilite dall’art. 60 del DPR n. 600/1973, che non dispone l’adempimento dei tre momenti essenziali di cui all’art.140 cpc (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata)»; - «l’appellante stesso [aveva] afferma [to] l’avvenuto espletamento dell’unica formalità prevista dall’art. 60 citato, lamentando la mancanza delle altre due formalità previste solamente dall’art. 140 cpc, e di contro non [aveva]forni[to] prove sufficienti a far ritenere conoscibile la propria residenza estera prima dell’avvenuta iscrizione all’AIRE del 2012, di talchè le notifiche d[ov]ev[a]no ritenersi corrette». 4.3 Il ricorrente non si confronta minimamente con la surriportata motivazione, onde la prima censura, riguardante la notificazione degli atti impositivi, si appalesa priva di specificità.
Peraltro, avendo i giudici regionali accertato, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, che il contribuente risultava iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) soltanto a partire dall’anno 2012, va escluso che nella fattispecie possa essere invocata la sentenza della Consulta n. 366/2007, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, 60, primo comma, lettere c), e), f), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano in caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione Finanziaria in base all’iscrizione nella predetta anagrafe.
5. L’esame del secondo e del terzo motivo è precluso dalla riconosciuta regolarità della notificazione degli atti impositivi, in quanto i mezzi di gravame in parola investono questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva impugnazione di quegli atti.
6. Per quanto precede, il ricorso non può trovare ingresso.
7. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.
8. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate e a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore della prima in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito, e in favore della seconda in complessivi 2.500 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a n