Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Selmabipiemme Leasing S.P.A., challenged a lower court judgment against the Comune di Corte Franca but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24293/2021 R.G. proposto da: Selmabipiemme Leasing S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Escalar -ricorrente- contro Comune di Corte Franca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Andreotti unitamente all’avvocato Dante Daniele Buizza -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist.
Lombardia n.643/2021 depositata il 18/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Numero registro generale 24293/2021 Numero sezionale 554/2026 Numero di raccolta generale 4866/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 02/03/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 24293/2021 Numero sezionale 554/2026 Numero di raccolta generale 4866/2026 Data pubblicazione 04/03/2026