Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4862/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 4862/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Sandro Fabrizio Concilietti, did not respond to the proposal sent by the opposing party, triggering the automatic renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the appellant to bear the procedural costs of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit proposal of judgment definition automatic renunciation procedural costs award contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
di Latina n.2046/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 31142/2018 Numero sezionale 551/2026 Numero di raccolta generale 4862/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
di Latina n.2046/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31142/2018 Numero sezionale 551/2026 Numero di raccolta generale 4862/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31142/2018 R.G. proposto da: Sandro Fabrizio Concilietti, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Fabrizio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. LAZIO sez.dist. di Latina n.2046/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31142/2018 Numero sezionale 551/2026 Numero di raccolta generale 4862/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 31142/2018 Numero sezionale 551/2026 Numero di raccolta generale 4862/2026 Data pubblicazione 04/03/2026