Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, represented by Alessandra Fabrizio, had not responded to the procedural proposal issued under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal to define the judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31143/2018 R.G. proposto da: Fabrizio Concilietti, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Fabrizio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. LAZIO sez.dist. di Latina n.2042/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31143/2018 Numero sezionale 550/2026 Numero di raccolta generale 4861/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 31143/2018 Numero sezionale 550/2026 Numero di raccolta generale 4861/2026 Data pubblicazione 04/03/2026