Cassation appeal dismissed due to 40-day silence, declaring the appeal withdrawn under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn after forty days of silence following the lower court's proposal for judgment. The appellant, Sandro Fabrizio Concilietti, failed to request a decision within the statutory period, while the opposing party argued for dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30588/2018 R.G. proposto da: Sandro Fabrizio Concilietti, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Fabrizio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Latina n.2033/2018 depositata il 29/03/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 30588/2018 Numero sezionale 548/2026 Numero di raccolta generale 4857/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 30588/2018 Numero sezionale 548/2026 Numero di raccolta generale 4857/2026 Data pubblicazione 04/03/2026