Cassation court orders joint hearing of tax evasion appeals regarding commercial operations under Art. 10 bis Law 212/2000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the joint hearing of the taxpayer's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding the tax authority's finding of tax evasion. The taxpayer argued that the company's formation and subsequent share transfer were economically justified by a public bidding process and efficient management, whereas the tax authority claimed the operation was designed solely to avoid ordinary capital gains tax in favor of a lower substitute tax rate. The court decided to postpone the judgment to a new docket for a combined hearing with five other similar appeals arising from the same fiscal verification to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 bis della legge 212/2000; Art. 103 c.p.c.: The court may order the joint hearing of multiple cassation appeals arising from the same fiscal verification to ensure procedural efficiency and uniformity of judgment.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14574/2021R.G. proposto da: Sonnino Leone, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Prof. Giuseppe Marini; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza n.3739/2020 pronunciata in data 22 /0 9 /20 20 dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio - sezione 2 - e depositata il 26/11/2020; Oggetto: art. 10 bis legge212/2000, art.2697 c.c.-operazione commerciale elusiva- ragioni extrafiscali ascoltata la relazione della causa svolta dal consigliere Sabrina Serrellinella camera di consiglio del 27 febbraio 2026, all’esito della riconvocazione dall’adunanza camerale del 22 gennaio 2026;
Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n. TK3018200650, di rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2011, accertava,sulla base degli elementi emersi in sede di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza e compendiata nel processo verbale di constatazione del 4/3/2016, una plusvalenza da cessione immobiliare quantificata in euro 421.400,00 e non dichiarata, determinava una maggiore IRPEF dovuta pari ad euro 172.331,00, maggiori addizionali ed un maggior contr ibuto di solidarietà ; infine , irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria unica.
In particolare, l’Ufficio individuava in alcune operazioni commerciali compiute dalla società Corso 26 Immobiliare S.r.l.,esercente l’attività di locazione immobiliare di propri beni, una condotta elusiva in evidente violazione dell’art. 37 bis deld.P.R. 600/1973 e, quindi , dell’art. 10 bis dellalegge 212/2000.
2. La Commissione tributaria p rovinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese di lite, escludendo la sussistenza dell’abuso del diritto, non provato dall’Agenzia,e ritenendo che la costituzione della società trova sse una sua marginale giustificazione economica, giuridica e gestionale sia nella previsione del bando, sia nelle operazioni di valorizzazione dell’immobile avvenute in un breve ma non insignificante lasso di tempo, prima della cessione delle quote, sia nella maggiore funzionalità per la gestione dell’acquisto rispetto all’opzione di avere sedici persone fisiche contitolari. Il giudice di primo grado giustificava poi l’unica criticità ravvisata nel passaggio delle quote tra le due società, in quanto entrambe persone giuridiche, con la parziale differenza dei soci e , quindi,con il legittimo esercizio della facoltà prevista dal bando per il trasferimento dell’immobile.
3. La C ommissione t ributaria r egionale acco glieva l’appello dell’Agenzia affermando la piena legittimità dell’atto impositivo, essendo dimostrata l’elusione dell’obbligo di sottoporre la plusvalenza all’ordinaria tassazione prevista dal t.u.i.r. in luogo del versamento dell’imposta sostitutiva sulle quote rivalutate. I soci, cioè , avevano effettuato una operazione volta ad ottenere il maggiore vantaggio economico concretizzatosi nel risparmio d’imposta derivante dall’applicazione del regime fiscale più vantaggioso, relativo alla plusvalenza da cessione di quote societarie rivalutate con versamento dell’imposta sostitutiva del 2% piuttosto che da cessione diimmobili di cui all’art. 67, primo comma lett. b),del t.u.i.r. 4.Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 5.Il ricorrente ha depositato memoria in data 12 gennaio 2026. Rilevato altresì che: con ordinanza interlocutoria n.4087/2026, resa all’esito della adunanza camerale del 23.10.2025 e depositata il 23.2.2026 sul ricorso n.2329/2019, ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri cinque ricorsi ad oggetto altrettanti avvisi di accertamento aventi origine dalla medesima verifica di cui a quello in esame; Ritenuta l'opportunità della trattazione congiunta con i predetti anche del presente ricorso.
Rinvia la trattazione delricorso a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennai