Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bahia s.r.l. against a tax court judgment extinguished because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court held that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, failure to act within this timeframe constitutes a renunciation of the appeal. Consequently, the judgment was declared extinct and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9644/2025 R.G. proposto da: BAHIA s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO DE NARDIS -ricorrente- contro COMUNE L'AQUILA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELLA DURANTE unitamente all’avvocato DOMENICO DE NARDIS -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.82/2025 depositata il 17/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9644/2025 Numero sezionale 541/2026 Numero di raccolta generale 4778/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 9644/2025 Numero sezionale 541/2026 Numero di raccolta generale 4778/2026 Data pubblicazione 03/03/2026