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Decreto — n. 4775/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after Revenue Agency annuls lower court decision in self-help.

Numero d'incarto Decreto — n. 4775/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the Revenue Agency's self-help annulment of the lower tribunal's decision. The Agency argued that its own annulment rendered the subsequent appeal procedurally unnecessary, while the taxpayers contested this procedural shortcut. The court ruled that the self-help annulment absorbed the incident appeal, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party annuls a lower court decision via self-help, the subsequent appeal is extinguished as the procedural basis is absorbed.

Parole chiave

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self-help annulment extinction of appeal procedural absorption tax litigation Cassazione estintiva gara d'appalto infruttuosa impugnazione di decisioni amministrative offerente escluso

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

Sul ricorso n. 9545/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro VALORE REALE SGR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENT SGR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e AQA CAPITAL LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Mattarelli, Annamaria Faienza e Gianluca Antonio Francesco Ferri; -controricorrenti e ricorrenti in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5164/34/2016 depositata il 10 ottobre 2016.

Visto l’atto depositato il 13 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del procedimento in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela; ritenuto che rimane, pertanto, assorbito il ricorso incidentale condizionato; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 23/02/2026 La Presid