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Decreto — n. 4774/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as parties withdrew case via settlement agreement under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 4774/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal extinguished because both parties submitted a request to terminate the proceedings, citing a settlement agreement. The appellant, Luigi Giornandi, and the respondent, the Revenue Agency, formally withdrew their claims and accepted the opposing party's position. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court declares the appeal extinguished and compensates costs.

Parole chiave

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extinction of proceedings settlement agreement withdrawal of appeal costs compensation civil procedure code concorrenza fiscale risoluzione delle controversie udienza di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 13485/2025 proposto da: GIORNANDI LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Basilavecchia; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 8/6/2025 depositata il 3 gennaio 2025 e notificata il 10 aprile 2025. Visti gli atti depositati il 5 dicembre 2025 e il 5 febbraio 2026, con i quali le parti chiedono l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Presid