Decreto — n. 4773/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASul ricorso n. 1301/2025 proposto da: FALBO MONICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosario Maletta; -ricorrente- contro M.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Donato Antonucci; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- COMUNE DI RENDE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 2521/1/2024 depositata il 1° ottobre 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4773/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 1301/2025 proposto da: FALBO MONICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosario Maletta; -ricorrente- contro M.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Donato Antonucci; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- COMUNE DI RENDE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 2521/1/2024 depositata il 1° ottobre 2024.
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Sul ricorso n. 1301/2025 proposto da: FALBO MONICA, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosario Maletta; -ricorrente- contro M.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Donato Antonucci; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- COMUNE DI RENDE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 2521/1/2024 depositata il 1° ottobre 2024.
Visto l’atto depositato il 15 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con le controparti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Pre