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Decreto — n. 4769/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4769/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4769/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E SEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTE D E C R E T O Sul ricorso n. 21222/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro STABILE VITO; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2011/19/2025 depositata il 13 marzo 2025. Visto l’atto depositato l’11 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 21222/2025 Numero sezionale 534/2026 Numero di raccolta generale 4769/2026 Data pubblicazione 03/03/2026

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4769/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 21222/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro STABILE VITO; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2011/19/2025 depositata il 13 marzo 2025. Visto l’atto depositato l’11 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 21222/2025 Numero sezionale 534/2026 Numero di raccolta generale 4769/2026 Data pubblicazione 03/03/2026

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta sgravio fiscale successivo sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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PDFBox: L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E SEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTE D E C R E T O Sul ricorso n. 21222/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro STABILE VITO; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2011/19/2025 depositata il 13 marzo 2025. Visto l’atto depositato l’11 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 21222/2025 Numero sezionale 534/2026 Numero di raccolta generale 4769/2026 Data pubblicazione 03/03/2026