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Decreto — n. 4768/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement and mutual withdrawal of litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 4768/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following a settlement agreement between the parties. Both sides formally requested the termination of the proceedings, which the court interpreted as a withdrawal by the appellant and acceptance by the respondent. Consequently, the litigation was dismissed without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement and mutually request the extinction of proceedings, the court declares the litigation extinguished, treating such requests as a withdrawal by the appellant and acceptance by the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement extinction of proceedings mutual withdrawal civil appeal dismissal costs compensation contenzioso tributario risoluzione delle controversie spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 13083/2025 proposto da: ATLANTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Guglielmucci; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli-Venezia Giulia, n. 402/3/2024 depositata il 5 dicembre 2024. Visti gli atti depositati il 9 gennaio 2026 e il 16 febbraio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Presi