Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Donatiello S.a.s., challenged a lower court judgment against Andreani Tributi S.r.l. but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9541/2025 R.G. proposto da: Donatiello S.a.s. Di De Marco Ersilia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giuliano unitamente all’avvocato Luigi Giuliano -ricorrente- contro Andreani Tributi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mensitieri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Ii Grado di Campania n.1438/2025 depositata il 17/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Numero registro generale 9541/2025 Numero sezionale 532/2026 Numero di raccolta generale 4766/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il Consigliere Delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 9541/2025 Numero sezionale 532/2026 Numero di raccolta generale 4766/2026 Data pubblicazione 03/03/2026