Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4762/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4762/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Solar Two S.r.l. against a Bolzano tax court judgment extinguished. The court found that 40 days had passed since the proposal for judgment definition was communicated without the appellant requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appellant had renounced the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment definition within the statutory period, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory period deemed renunciation judgment definition tax litigation procedural extinction costs allocation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Bolzano n.39/2024 depositata il 21/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 9906/2025 Numero sezionale 530/2026 Numero di raccolta generale 4762/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Bolzano n.39/2024 depositata il 21/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9906/2025 Numero sezionale 530/2026 Numero di raccolta generale 4762/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9906/2025 R.G. proposto da: Solar Two S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinuccia Marchisio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Bolzano n.39/2024 depositata il 21/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9906/2025 Numero sezionale 530/2026 Numero di raccolta generale 4762/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 9906/2025 Numero sezionale 530/2026 Numero di raccolta generale 4762/2026 Data pubblicazione 03/03/2026