Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Solar Two S.r.l. against a Bolzano tax court judgment extinguished. The court found that 40 days had passed since the proposal for judgment definition was communicated without the appellant requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appellant had renounced the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment definition within the statutory period, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9906/2025 R.G. proposto da: Solar Two S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinuccia Marchisio -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Bolzano n.39/2024 depositata il 21/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9906/2025 Numero sezionale 530/2026 Numero di raccolta generale 4762/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 9906/2025 Numero sezionale 530/2026 Numero di raccolta generale 4762/2026 Data pubblicazione 03/03/2026