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Decreto — n. 4760/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties jointly request extinction of proceedings via settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 4760/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because both parties jointly requested the termination of the proceedings, citing a settlement. The appellant, Sogemar Spa, and the respondent, Aser Spa, formally agreed to resolve the tax dispute, effectively waiving their respective claims. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and dismissed the incident appeal without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court declares the judgment extinct and compensates costs, treating the joint request as a waiver of the appeal.

Parole chiave

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joint settlement request extinction of proceedings compensation of costs waiver of appeal tax dispute resolution incidental appeal procedural extinction procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 12353/2018 proposto da: SOGEMAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sallustio; -ricorrente- contro ASER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Paolo Re e Francesco Adavastro; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4191/10/2017 depositata il 18 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 15 aprile 2024 con il quali le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 La Presid