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Decreto — n. 4756/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn after tax agency reached settlement with taxpayer.

Numero d'incarto Decreto — n. 4756/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the tax court's decision extinguished because the tax agency formally withdrew the proceedings following a settlement. The agency submitted a request to terminate the case, which the court interpreted as a formal renunciation of the appeal under established jurisprudence. Consequently, the litigation was closed and procedural costs were allocated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal request by the appellant to extinguish the proceedings constitutes a valid renunciation of the appeal, thereby terminating the litigation and obviating the need for further judicial review.

Parole chiave

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appeal withdrawal settlement agreement procedural extinction tax litigation renunciation of appeal contenzioso tributario risoluzione delle controversie sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 18269/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro AZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Ferragina; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 557/1/2025 depositata il 27 febbraio 2025. Visto l’atto depositato il 15 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/02/2026 La Presid