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Decreto — n. 4755/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as parties conciliated and formally withdrew the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 4755/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the parties jointly requested the termination of the proceedings, citing a settlement. ENI SPA, the appellant, and the Comune di Crotone, the appellee, agreed to resolve the dispute and formally renounced their respective claims. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court must declare the judgment extinct and compensate costs, treating the joint request as a formal renunciation of the appeal.

Parole chiave

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joint settlement extinction of proceedings mutual renunciation procedural costs appeal dismissal civil litigation conciliation agreement procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 5786/2025 proposto da: ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Livia Salvini e Davide De Girolamo; -ricorrente- contro COMUNE DI CROTONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca D’Addario; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 2207/2/2024 depositata il 13 agosto 2024. Visti gli atti depositati il 19 e 20 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tali istanz e sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/02/2026 La Preside