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Ordinanza — n. 4753/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's late summons, overturning appellate court's dismissal of evidence due to procedural timing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4753/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that had annulled a tax notice. The lower court had excluded the tax agency's evidence because it was summoned late, arguing the summons was improper. The supreme court ruled that the summons was a substantive duty of the collection agent, not requiring judicial authorization, and thus the evidence remains valid despite the timing.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.lgs. 112/1999; Art. 14, 23 D.Lgs. 546/1992; Art. 107 c.p.c.: The summons of the tax authority by the collection agent is a substantive duty of 'litis denuntiatio' not requiring judicial authorization, and failure to summon does not invalidate evidence produced by the authority.

Parole chiave

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litis denuntiatio tax collection agency summons procedure tax appeal evidence admissibility judicial authorization tax notice annulment soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999
9250 del 03/04/2019 per cui n el processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs.
Art. 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 107 c.p.c.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
art 36 bis d.P.R. n.600/73
Tributi-Cartella ex art 36 bis d.P.R. n.600/73- Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Rosario Stefano Salemi di cartella, ex art.36 bis del d.P.R.
articolo 107 c.p
546, nonché dell’articolo 107 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 9250 del 03/04/2019
Cass., Sez. 6, ord. n. 16685 del 21/06/2019
Cass., Sez. 5, ord. n. 14445 del 29/05/2025
Corte Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro SALEMI ROSARIO STEFANO rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. Giuseppe Milano che ha indicato indirizzo PEC. -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-sezione distaccata di Caltanissetta n.884/2024, depositata il 2 febbraio 2024. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Tributi-Cartella ex art 36 bis d.P.R. n.600/73- Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Rosario Stefano Salemi di cartella, ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, portante IRPEF e IVA dell’anno di imposta 2010, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sezione distaccata di Caltanissetta (d’ora in poi per brevità CGT2), in riforma della decisione di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) e in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, annullava l’atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva erronea la chiamata in causa dell’Ente impositore autorizzata dal primo Giudice siccome tardivamente formulata dall’ADER e, pertanto, estrometteva dal giudizio l’Agenzia delle entrate ritenendo inutilizzabile la documentazione da quest’ultima prodotta in giudizio. Di conseguenza la CGT2 annullava l’atto impositivo in mancanza di prova della sua notificazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate. Rosario Stefano Salemi resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c. in camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo -rubricato:Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 14 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell’articolo 107 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3 c.p.c.-l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata laddove la CGT2 aveva ritenuto fondato l’appello sul presupposto dell’irritualità della richiesta di integrazione del contraddittorio effettuata dall’Agente della Riscossione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in ragione della tardiva costituzione in giudizio.Secondo la prospettazione difensiva nel caso in esame, non si applicava la normativa posta dal Giudice a fondamento del suo decisum trattandosi , nella specie , di integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice e non di chiamata in giudizio su istanza di parte. 2.Con il controricorso il contribuente, nel rilevare in ogni caso l’infondatezza della censura, eccepisce l’inammissibilità del ricorso non avendo l’Agenzia delle entrate espressamente censurato né il successivo passo motivazionale con il quale la CGT2, ritenendo non utilizzabili i documenti prodotti dall’ente impositore aveva annullato l’atto impositivo né la regolamentazione delle spese come effettuata dal giudice di appello sulla quale sarebbe caduto il giudicato. 3.Tali eccezioni, da trattare prioritariamente in quanto potenzialmente pregiudiziali, non possono trovare accoglimento.

Invero, con il suo ricorso, l’Agenzia delle entrate, nel prospettare l’asserita violazione di legge commessa dal Giudice di appello nell’averla estromessa dal giudizioha espressamente dedotto che da tale erronea statuizione derivava l’ulteriore errore circa l’affermata inutilizzabilità della documentazione prodotta idonea a rilevare la fondatezza della pretesa tributaria, così censurando la sentenza impugnata nella sua interezza. Da ciò deriva, altresì, l’insussistenza nei confronti della sola Agenzia delle entrate del dedotto giudicato sulla regolamentazione delle spese, come effettuata dal giudice di appello. 3.Il ricorso è fondato.

In materia,l’orientamento già consolidato (da Cass. , Sez.5 , n. 9250 del 03/04/2019 per cui n el processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della litee da Cass. , Sez. 6 - 5, con o rdinanza n. 16685 del 21/06/2019 secondo la quale nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi,ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria) è stato , di recente , ribadito da Cass., Sez. 5 , con ordinanza n. 14445 del 29/05/2025 la quale ha statuito che i l mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difeseinerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti. 4.Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide,e rilevato che il nuovo disposto dell’art.58 del d.lgs.546/1992 non trova applicazione ratione temporis (v.

Corte Costituzionale n.36 del 27 marzo 2025), appare evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di appello non ritenendo legittimo l’intervento spiegato in giudizio dall’Agenzia delle entrate, qualunque fosse stata la modalità espletata per consentirlo, e conseguentemente nel ritenere inutilizzabile, ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria, la documentazione prodotta in giudizio dall’Ente impositore.

5. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CGT2 della Sicilia , in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, oltre a regolare le spese di questo giudizio. La Corte P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di