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Ordinanza Interlocutoria — n. 4749/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case due to lack of proper notification to deceased taxpayer's heirs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4749/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the new docket. The taxpayer had died before the hearing date, and his wife's special power of attorney was limited solely to submitting the death certificate. Consequently, the court found the notification of the hearing date was not ritually effected to the heirs, preventing them from being constituted in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a party dies during proceedings and the surviving heir's power of attorney is limited to administrative acts like submitting a death certificate, the court must remand the case to ensure proper notification to the heirs.

Parole chiave

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deceased party notification heir constitution proceedings special power of attorney remand to new docket tax collection appeal estinzione della rendita d'invalidità contenzioso tributario rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 7425 / 20 1 7 R.G. propost i da : FORNARO GIUSEPPE, procuratore di sé stesso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –resistente – ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 9461/03/2016, depositata in data 28 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel3 febbraio 2026 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. FATTI DI CAUSA Oggetto Ricorrente procuratore di sé stesso -Decesso - Mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale -Rinvio 1. L’Equitalia Sud s.p.a.notificava al ricorrente l’intimazione di pagamento n. 09720139030478739/000 , emessa per l’omesso pagamento di Euro 3.106,25, per IRAP 2004, somma portata dalla cartella di pagamento n. 09720080257892/000. Il contribuente impugnava l’intimazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma deducendo l’omessa notifica della cartella presupposta, la prescrizione della pretesa fiscale e l’inesistenza dei presupposti impositivi dell’IRAP.

L’Agenzia delle entrate si costituivaeccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. L’Equitalia Sud s.p.a. si costituiva depositando la documentazione attestante la notifica della cartella presupposta. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo ‘fondata la censura di irregolare notificazione della cartella di pagamento’.

2. L’agente della riscossione spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio . L’ADE rimaneva contumace, mentre il contribuente si costituiva contestando l’avverso gravame. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, ritene ndo regolare la notifica della cartella presupposta e consolidata, per effetto della mancata impugnazione della stessa, la pretesa azionata dall’agente della riscossione.

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a sette motivi. L’Agenzia delle e ntrate ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. L’agente della riscossione è rimasto intimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026. In data 23 gennaio 2026 Rosaria Maria Del Bianco, moglie (ed erede) del ricorrente, ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo il marito rottamato la cartella di pagamento presupposta nell’intimazione impugnata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte, preliminarmente, rileva che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026 non risulta ritualmente effettuata al ricorrente, in quanto deceduto nelle more (risulta l’annotazione ‘inserita in area web’).

2. S’impone, quindi, il rinvio a nuovo ruolo, non potendo ritenersi la moglie del ricorrente costituita nel presente giudizio, qualesua erede, in quanto la procura speciale rilasciata all’avvocato Lanteri (ed allegata all’istanza depositata il 23 gennaio 2026) è limitata al fine di depositare il certificato di morte del marito per l’interruzione del processo. La cancelleria comunicherà agli eredi del ricorrente l’avviso di fissazione della prossima adunanza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ru