Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Maria Teresa Bersia filed an appeal against a tax court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19074/2025 R.G. proposto da: Maria Teresa Bersia, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Rizzo -ricorrente- contro Comune di Sanremo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Ii Grado di Liguria n.169/2025 depositata il 26/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 19074/2025 Numero sezionale 521/2026 Numero di raccolta generale 4741/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il consigliere delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 19074/2025 Numero sezionale 521/2026 Numero di raccolta generale 4741/2026 Data pubblicazione 03/03/2026