Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response to procedural proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a procedural proposal within the statutory forty-day period. The appellant, representing a company against the tax authority, did not request a decision on the proposal submitted under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3896/2023 R.G. proposto da: Monti Parioli Engineering S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Liberti -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.3200/2022 depositata il 11/07/2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Numero registro generale 3896/2023 Numero sezionale 520/2026 Numero di raccolta generale 4737/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il Consigliere Delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 3896/2023 Numero sezionale 520/2026 Numero di raccolta generale 4737/2026 Data pubblicazione 03/03/2026