Cassation appeal dismissed due to plaintiff's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. La Meta S.r.l. had filed the appeal against a second-instance tax court ruling but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period to request a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10150/2025 R.G. proposto da: La Meta S.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Carboni -ricorrente- contro Comune di Cagliari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Garbati -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sardegna n.1103/2024 depositata il 02/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Numero registro generale 10150/2025 Numero sezionale 516/2026 Numero di raccolta generale 4728/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il Consigliere delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 10150/2025 Numero sezionale 516/2026 Numero di raccolta generale 4728/2026 Data pubblicazione 03/03/2026