Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by La Meta Srl against a tax court judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no response was received from the appellant after the deadline for the proposed judgment conclusion expired. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposed judgment conclusion results in the renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10151/2025 R.G. proposto da: La Meta Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Carboni -ricorrente- contro Comune di Cagliari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Garbati -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sardegna n.1106/2024 depositata il 02/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Numero registro generale 10151/2025 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 4725/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il Consigliere delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 10151/2025 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 4725/2026 Data pubblicazione 03/03/2026