Italian Supreme Court dismisses appeal as parties settled the dispute and withdrew the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinct because the plaintiff formally withdrew the lawsuit after reaching a settlement with the defendant. The plaintiff's attorney submitted a declaration of withdrawal on December 11, 2025, citing a conciliation agreement that resolved all material disputes between the parties. Consequently, the court dismissed the procedural request and ordered the costs to be compensated between the litigants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The appeal is extinguished when the plaintiff withdraws the lawsuit following a settlement agreement, resulting in the compensation of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Sul ricorso n. 23185/2024 proposto da: POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE SOCIETA’ DI PROGETTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Livia Salvini e Davide De Girolamo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 249/3/2024 depositata il 21 marzo 2024. Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; visti gli atti depositati il 4 ottobre 2025 dalla parte controricorrente relativi alla definizione stragiudiziale della controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 16/02/2026 La Pre