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Ordinanza — n. 4688/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper service of process by direct hand delivery instead of judicial officer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4688/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the petition was served directly to the tax office by the lawyer's hand, violating mandatory service rules. While simplified service is permitted for tribunal proceedings, the Code of Civil Procedure requires a judicial officer or qualified lawyer for appeals to the Supreme Court. The Court ruled that this direct delivery lacks the essential elements of a valid notification, constituting a total non-existence of the act rather than a mere nullity.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 2, D.Lgs. 546/1992; Artt. 137 e ss. Codice di procedura civile: The service of a cassation appeal by direct hand delivery by the lawyer is inadmissible as it lacks the essential element of a qualified subject, constituting a total non-existence of the notification.

Parole chiave

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cassation appeal service direct hand delivery judicial officer requirement total non-existence inadmissible petition qualified subject Code of Civil Procedure ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 62-sexies, terzo comma, D.L.
Artt. 137 e ss. Codice di procedura civile
L. n. 53/1994
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 97 Cost
212/2000 e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 01/12/2014, n. 25395
Cass. 10/03/2021, n. 6621
Tali elementi consistono anche nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato” (Cass. 10/03/2021, n. 6621).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19562/2017 R.G. proposto da: SPEDALE MAURIZIO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Giardina e Giovanni Salvaggio. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 122/2017, depositata in data 19 gennaio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.

Avv. Acc. IRPEF 2005 FATTI DI CAUSA 1. In data 15.10.2010, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Canicattì notificava al sig. Maurizio Salvatore Spedale l’avviso di accertamento n. RJ1010200358, relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale venivano elevati i ricavi dell’impresaindividuale Spedale Maurizio – avente ad oggetto fabbricazione di imballaggi in legno – da euro 791.305,00 ad euro 916.055,00, sulla base dell’applicazione GE.RI.CO. per il calcolo dello studio di settore TD09B.

2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Agrigento; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 599/2012, accoglieva il ricorso del contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello principale l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.

5. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 122/2017, depositata in data 19 gennaio 2017, accoglieva l’appello principale dell’Ufficio, rigettando l’opposizione proposta con il ricorso in primo grado.

6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026. MOTIVI DELLA DECISIONE:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione della nuova normativa prevista dagli artt. 18 e 53 D. Lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 342, n. 1 e 2, c.p.c., coma novellato dalla Legge n. 134/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione che l’appello proposto dall’Ufficio era da dichiararsi inammissibile e/o improcedibile, poiché posto in violazione della nuova disciplina introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, la quale prevede un obbligo di redazione dell’impugnazione secondo uno schema che ricalca il provvedimento decisorio per quanto concerne la motivazione. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, D.P.R. n. 600/1973 – Omessa motivazione in relazione alla mancanza del requisito oggettivo della delega conferita al firmatario dell’avviso di accertamento impugnato, ovvero per mancanza dell’oggetto e dei limiti temporali della delega, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandoe l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione che l’Ufficio non aveva fornito la prova della rituale sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo ufficio o di un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 62-sexies, terzo comma, D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (normativa di riferimento degli studi di settore), dell’art. 42, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3, comma secondo, L. n. 241/1990 e dell’art. 7, primo comma, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato l’insufficienza delle mere risultanze dello studio di settore nel legittimare la pretesa tributaria da parte dell’Amministrazione finanziaria, non valorizzando, per di più, la circostanza per cui l’accertamento operato dall’Ufficio deve considerarsi nullo se non è preceduto da un preventivo svolgimento del contraddittorio (il quale si rivela imprescindibile al fine di adeguare il risultato statistico generico dello studio di settore alla situazione particolare del contribuente) e se la motivazione dell’avviso di accertamento non contiene un’adeguata replica alle deduzioni formulate dal contribuente. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000 e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la variazione dell’attività da fabbricazione di cassette in legno a commercializzazione di imballaggi da cartone, circostanza questa indicata come principale ragione della contrazione dei ricavi; in particolare, la C.t.r., nonostante il contribuente avesse dedotto quest’ultima circostanza in sede di contraddittorio preventivo, ha disatteso le relative osservazioni e deduzioni, configurando, in tal modo, una violazione dei valori d’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, i quali esigono che ogni provvedimento destinato ad incidere sulla sfera dei contribuenti sia il frutto di un’adeguata ponderazione di tutti gli elementi rilevanti.

2. Preliminarmente, va disaminata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente Agenzia delle Entrate, che è fondata e assorbente. Risulta dagli atti che il ricorso per cassazione è stato notificato mediante consegna a mano (“brevi manu”) presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; tale modalità di notificazione, sebbene consentita per i giudizi di merito dinnanzi alle Commissioni Tributarie, non è ammessa per il giudizio di legittimità. Il quadro normativo di riferimento è chiaro nel distinguere le due fasi processuali.

Per i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, l’art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 prevede modalità di notifica semplificate, tra cui la “consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”. Per il giudizio di cassazione, invece, l’art. 62, comma 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che “al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal Codice di procedura civile in quanto compatibili”. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che tale rinvio esclude l’applicabilità delle forme semplificate di notifica previste per i gradi di merito, imponendo l’osservanza delle forme ordinarie previste dagli artt.137 e ss. del Codice di procedura civile.

La consegna diretta dell’atto da parte del difensore del ricorrente all’Ufficio destinatario è un’attività che “esula completamente dal paradigma normativo della notifica contemplata dal codice di rito”, il quale postula l’intervento di un soggetto qualificato dalla legge, quale l’ufficiale giudiziario o l’avvocato nelle forme previste dalla L. n. 53/1994. L'attività posta in essere, essendo priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (in particolare, l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato), non integra una mera nullità, bensì una più radicale inesistenza giuridica della notificazione (Cass. 01/12/2014, n. 25395).

“L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono anche nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato” (Cass. 10/03/2021, n. 6621).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que