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Decreto — n. 4662/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal extinguished due to parties' settlement and mutual acceptance of conciliation.

Numero d'incarto Decreto — n. 4662/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal renunciation of the lawsuit after reaching a settlement with the defendant. The plaintiff, representing a healthcare society, withdrew the challenge against the tax agency after both parties agreed on a conciliation and settled procedural costs. The court ruled that such mutual acceptance constitutes a valid renunciation, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 165 cod. civ.: When parties reach a settlement and the plaintiff formally renounces the appeal with the defendant's acceptance, the litigation is extinguished as a matter of law.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of appeal formal renunciation conciliation procedure tax litigation mutual acceptance procedural termination fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 23184/2024 proposto da: POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE SOCIETA’ DI PROGETTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Livia Salvini e Davide De Girolamo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n. 250/3/2024 depositata il 21 marzo 2024.

Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; visti gli atti depositati il 4 ottobre 2025 dalla parte controricorrente e ricorrente in via incidentale relativi alla definizione stragiudiziale della controversia; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della controparte (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 16/02/2026 La Pre