Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. Stanleybet Malta Limited filed a request for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but did not ask for a decision within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for judgment is communicated results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9786/2022 R.G. proposto da: Stanleybet Malta Limited in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Feliziani unitamente all’avvocato Daniela Agnello -ricorrente- contro Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.4520/2021 depositata il 13/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9786/2022 Numero sezionale 511/2026 Numero di raccolta generale 4661/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 9786/2022 Numero sezionale 511/2026 Numero di raccolta generale 4661/2026 Data pubblicazione 02/03/2026