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Decreto — n. 4657/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4657/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4657/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14905/2025 R.G. proposto da: Colle Bellavista – s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Roberto Santucci -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.7929/2024 depositata il 30/12/2024.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 4657/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili ammende per infrazione procedurale esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14905/2025 R.G. proposto da: Colle Bellavista – s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Roberto Santucci -ricorrente- contro Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.7929/2024 depositata il 30/12/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Numero registro generale 14905/2025 Numero sezionale 508/2026 Numero di raccolta generale 4657/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 14905/2025 Numero sezionale 508/2026 Numero di raccolta generale 4657/2026 Data pubblicazione 02/03/2026