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Decreto — n. 4655/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal extinguished due to client's formal withdrawal and settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 4655/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the plaintiff formally requested the case's conclusion, citing a settlement with the defendant. The plaintiff's lawyer argued that this request constituted a valid renunciation of the appeal under civil procedure law. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the parties to share procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 191 cod. proc. civ.: A party's formal request to conclude proceedings constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the litigation and triggering cost compensation.

Parole chiave

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appeal extinguishment settlement agreement renunciation of appeal cost compensation civil procedure code formal withdrawal judicial economy contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Art. 191 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

Sul ricorso n. 4404/2021 proposto da: KRYALOS SOCIETA’ GESTIONE RISPARMIO PER AZIONI,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Tonio Di Iacovo e Benedetta Rossi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 493/1/2020 depositata il 9 luglio 2020. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/02/2026 La Presi