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Decreto — n. 4643/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4643/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4643/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12887/2023 R.G. proposto da: Giuseppe Ausilio Roberto Argento, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Lo Giudice -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Palermo n.10115/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4643/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12887/2023 Numero sezionale 504/2026 Numero di raccolta generale 4643/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Parole chiave

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arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12887/2023 R.G. proposto da: Giuseppe Ausilio Roberto Argento, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Lo Giudice -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia- Palermo n.10115/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12887/2023 Numero sezionale 504/2026 Numero di raccolta generale 4643/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Salemme Andrea Antonio Numero registro generale 12887/2023 Numero sezionale 504/2026 Numero di raccolta generale 4643/2026 Data pubblicazione 02/03/2026