Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence by the appellant under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, representing Roma Capitale, had not responded to the proposal to define the judgment, while the controricorrente, Ca.sa S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4782/2024 R.G. proposto da: Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi -ricorrente- contro Ca.sa. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Fimiani unitamente all’avvocato Davide Landa -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.4799/2023 depositata il 08/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 4782/2024 Numero sezionale 500/2026 Numero di raccolta generale 4633/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 4782/2024 Numero sezionale 500/2026 Numero di raccolta generale 4633/2026 Data pubblicazione 02/03/2026