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Ordinanza — n. 4615/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on litigation costs, ruling the awarded amount exceeds statutory averages and is not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4615/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding litigation costs awarded by the Regional Tax Court. The taxpayer argued the costs were calculated below minimum tariffs, but the Court found the awarded sum exceeded average values for the case's value. Consequently, the Court held that the judge's discretionary power to set costs within the tariff range is not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. 55/2014; Art. 2223, comma 2, c.c.: The Court of Cassation cannot review the specific amount of litigation costs awarded by the lower court if it falls within the statutory tariff range, as the judge's discretion is not subject to this level of scrutiny.

Parole chiave

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litigation costs tax court procedure discretionary power tariff averages cassation review legal fees judicial discretion corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.m. 55/2014
25754/2018), sicchè, considerati i valori medi (pari a 1.785,00 euro) dello scaglione di riferimento, pur volendo applicare la riduzione di cui all’art. 4, comma 4, d.m.
Art. 2223, comma 2, c.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 19014/07
Cass., n. 27274/17
19014/07; Cass., n. 27274/17; Cass., n.
Cass., n. 6345/20
27274/17; Cass., n. 6345/20; Cass., n.
Cass., n. 35073/23
6345/20; Cass., n. 35073/23).
Cass., n. 19989/21
Cass., n. 14198/22
19989/21; Cass., n. 14198/22; Cass., n.
Cass., n. 89/2021
19989/21; Cass., n. 89/2021) ed essendo l’importo liquidato nel caso concreto addirittura superiore ai valori medi come sopra individuati, il ricorso va rigettato.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14012/2021 R.G. proposto da : Arnaldo Cimitan, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Muratori e Riccardo Contardi -ricorrente- Contro Agenzia Delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el Lazio n. 3598/2020depositata il 19/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere Valeria Chirico. FATTI DI CAUSA 1. La vicenda trae origine dall’impugnazione di un preavviso di fermo relativo a cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, proposta da Arnaldo Cimitan, rigettata in primo grado e poi accolta in appello dalla CTR del Lazio.

2. A seguito di cassazione con rinvio della sentenza d’appello, impugnata dal contribuente limitatamente al capo relativo alle spese di lite, siccome quantificate in maniera onnicomprensiva ed in misura inferiore ai minimi tariffari, il giudizio veniva riassunto dal Cimitan innanzi alla CTR del Lazio che, con sentenza n. 3598/2020, depositata il 19.11.2020, rideterminando le spese di lite, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento dell’importo di 746,90 euro per le spese relative al primo grado di giudizio e dell’importo di 859,60 euro per le spese relative al secondo grado di giudizio, nonché al pagamento dell’importo di 707,50 euro per le spese relative al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed oneri accessori.

3. Avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3598/2020 il Cimitan proponeva ricorso per cassazione; l’Agenzia non svolgeva attività difensiva.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 38104/2022, depositata il 20/12/2022 – rilevata la nullità della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione effettuata presso il difensore nominato dal precedente agente della riscossione, non operando ai fini della notifica l’ultrattività del mandato, stante la cessazione ex lege dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore Agenzia delle Entrate, con conseguente necessità di rinnovare la notifica presso la sede dell’Agenzia o presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata – questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, con termine al ricorrente di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.

5. All’esito della rinnovazione della notifica effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quest’ultima rimaneva intimata.

6. Il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.m. 55/2014, 2223, comma 2, c.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la CTR liquidato le spese relative al giudizio di legittimità senza considerare la fase decisionale, invece dovuta, assumendo la violazione dei minimi tariffari sul presupposto che il valore del giudizio di legittimità in questione fosse pari a 4.315,00 euro (come indicato nel ricorso per cassazione n.r.g. 25754/2018), sicchè, considerati i valori medi (pari a 1.785,00 euro) dello scaglione di riferimento, pur volendo applicare la riduzione di cui all’art. 4, comma 4, d.m. 55/14, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato nella misura di 892,50 euro.

Il motivo è infondato. Ai fini del corretto inquadramento della questione, va premesso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (vedi Cass., Sez.

U., n. 19014/07; Cass., n. 27274/17; Cass., n. 6345/20; Cass., n. 35073/23). Nel caso di specie, nel ricorso si dà atto che la sentenza della CTR n. 648/2018, impugnata per cassazione limitatamente alle spese di lite, aveva liquidato a carico della soccombente l’importo di 450,00 euro (oltre accessori di legge) per ciascuno dei due gradi di merito, ossia un importo complessivo di 900,00 euro (oltre accessori di legge), a fronte del quale la sentenza della CTR n. 3598/2020, oggetto della presente impugnazione, ha invece riconosciuto alla parte vittoriosa l’importo, non oggetto di contestazione, di 746,50 euro per il primo grado e di 859,60 euro per il secondo grado, ossia un importo complessivo di 1.606,50 euro (oltre spese generali ed oneri accessori).

Pertanto, considerato l’importo del disputatum, pari nel caso di specie a 706,50 euro (1.606,50-900,00), il valore della causa - in base al quale vanno liquidate le spese in contestazione, relative al giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 32394/2019 (come individuata in ricorso), riconosciute dalla sentenza impugnata nell’importo di 707,50 euro (oltre spese generali ed accessori) -rientra nel primo scaglione (sino a 1.100,00 euro). Orbene, considerando anche la fase decisionale, l’importo liquidato per il giudizio di legittimità, pari a 707,50 euro, supera i valori medi previsti per il suddetto scaglione, sia in applicazione delle vigenti tabelle di cui al d.m. 55/14 (pari a 678,00 euro), sia in applicazione delle tabelle antecedenti alle modifiche di cui al d.m. 147/22, vigenti alla data di emissione dell’ordinanza del giudizio di legittimità (pari a 645,00 euro), giudizio delle cui spese si controverte.

Non essendo il giudice nemmeno vincolato alla determinazione dei compensi secondo i valori medi, quantificabili tra il minimo ed il massimo tariffario in considerazione delle circostanze concrete, senza che l'esercizio di tale potere discrezionale contenuto sia assoggettabile al sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella(Cass., n. 19989/21; Cass., n. 14198/22; Cass., n. 19989/21; Cass., n. 89/2021) ed essendo l’importo liquidato nel caso concreto addirittura superiore ai valori medi come sopra individuati, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, essendo la controricorrente vittoriosa rimasta intimata. P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm