Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Regional Tax Commission had previously ruled against the taxpayer, but the taxpayer remained silent after the court proposed a final definition. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal renounced and ordered the taxpayer to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment within forty days, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31056/2020 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Matteo Di Paola, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Foschi -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia n.1937/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 31056/2020 Numero sezionale 495/2026 Numero di raccolta generale 4613/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 31056/2020 Numero sezionale 495/2026 Numero di raccolta generale 4613/2026 Data pubblicazione 02/03/2026