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Ordinanza — n. 4546/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows Agency's appeal, ruling proportional tax applies to assigned future credits based on actual seizure value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the Agency of Revenue's cassation appeal against the Second Instance Tax Court's decision regarding the registration tax on assigned credits. The Agency argued that the tax base should be limited to the value of credits actually seized rather than the full assigned amount, citing principles of proportionality. The Court agreed, holding that the tax base must reflect the actual value acquired by the creditor, thereby rejecting the lower court's application of the fixed tax rate and ordering a remand to recalculate the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 1, lett. a) e 6 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; In cases of assignment of future credits during execution proceedings, the registration tax must be calculated proportionally based on the value of the credit actually seized, not the total assigned amount.

Parole chiave

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registration tax proportional assignment of future credits execution proceedings seizure tax base determination cassation appeal outcome esecuzione della tassazione fiscale retrocessione di beni espropriati ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 1, lett. a) e 6 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
di assegnazione ai creditori di cose possedute da un terzo “teoricamente assoggettabile”all’imposta di registro ex art. 8 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R.
artt. 37 D.P.R. n.131/1986
art. 505 c.p
8 della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha inteso riferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c.
art. 2928 c.c
art. 53 Cost
27265/2025, in applicazione del principi o della capacità contributiva, attuale e certa, sancitodall’art. 53 Cost., nonchè de l l ’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12722/2024
Cass. n. 24611/2014
Cass. n. 26157/2013
Cass. n. 25376/2008
Cass. n. 15825/2006
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21792/2023 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avvocatura Generale d ello Stato . -ricorrente- contro Banca d i Credito Cooperativo Venezia Giulia (già Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Silvano Gaggioli -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado d el Friuli Venezia Giulia n.84/2023 depositata i l 13/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Valeria Chirico. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 22/19, depositata in data 08/05/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia rigettava il ricorso proposto dalla Banca di C redito C ooperativo di S taranzano e Villese avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo all’istanza di rimborso dell’importo di 8.265,00 euro versato a titolo di imposta di registro - richiestodall’AdE riliquidando in misura proporzionale, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett.

a) e 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, l’imposta già corrisposta dalla contribuente in misura fissa - in relazione ad un’ordinanza di assegnazione di crediti, emessa dal G.E. presso il Tribunale di Gorizia all’esito della procedura esecutiva presso terzi promossa dall’odierna ricorrente in forza di decreto ingiuntivo, alla qualeaveva fatto seguito una seconda ordinanza (meramente integrativa della prima), con cuiera stata assegnata un’ulteriore somma.

2. Con sentenza n. 84/01/2023, depositata il 13/04/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la suddetta sentenza della CTP. Richiamando a supporto la sentenza di questa Corte n. 9400/2007, il giudice d’appello riteneva l’ordinanza del G.E. di assegnazione ai creditori di cose possedute da un terzo “teoricamente assoggettabile”all’imposta di registro ex art. 8 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e sussumibile nell’ipotesi di registrazione a tassa fissadi cui alla lettera d) del citato art. 8 , atteso che detto atto giudiziario non contiene alcuna condanna al pagamento di somme o alla consegna di merce (ipotesi prevista dalla lettera b) del medesimo art. 8), essendo finalizzato, invece, alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato, non risolvendo contestazioni fra i creditori 3. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

4. La Banca diCredito C ooperativo Venezia Giulia (già Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse) resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo si deducono la “violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p,c., degli artt. 37 D.P.R. n.131/1986, Tariffa Parte Prima, 6 e 8 della Tariffa Parte Seconda, nonché 553 c.p.c., per avere lasentenza impugnata erroneamente affermato che il decreto di assegnazione del credito non abbia effetto traslativo, con conseguente assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale”.

La ricorrente ha ribadito che il versamento dell’importo di 8.265,00 euro andava riferito al primo provvedimento di assegnazione (come rilevabile dal modello F23) e non al secondo, meramente integrativo, e che l’Ufficio aveva riliquidato l’importo dovuto rilevando l’erronea applicazione da parte del contribuente dell’imposta in misura fissa anziché dell’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 della Tariffa Parte Prima, dovuta nella misura dello 0,50% (8.265,00) del valore del credito per cui si procedeva (1.652.948,48). Ciò in quanto l’assegnazione di un credito vantato nei confronti di un terzo determinava il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente e costituiva l’atto giurisdizionale conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, non potendo, pertanto, essere considerato alla stregua di un provvedimento “non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” di cui alla lettera d) dell’art. 8 dellasopracitata Tariffa Parte Prima, richiamando a sostegno dei propri assunti il consolidato orientamento diquesta Corte.

Il motivo è fondatonei termini che seguono. Premesso che il richiamo alla Tariffa Parte Seconda allegata al d.P.R. n. 131/1986, effettuato in relazione agli articoli 6 e 8 nella rubrica del motivo, deve ritenersi frutto di un refuso, emergendo chiaramente dalla successiva parte espositiva del ricorso che la ricorrente abbia inteso fare riferimento agli articoli 6 e 8 della Tariffa Parte Prima, allegata al citato d.P.R., poi correttamente indicata, va rilevato quanto segue. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “l'art. 8 della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha inteso riferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. e dagli artt.529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

In tal modo, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono stati equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151- 01). La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017, Rv. 645386-01;

Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv. 640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)…. ” (Cass. n. 577/2025, nonché Cass. 27265/25). Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha liquidato l’imposta in questione sulla base dell’aliquota proporzionale prevista, per le cessioni di credito,dall’art. 6 della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, applicando nella specie l'art. 8, lett.

a) della citata Tariffa, intendendo questa Corte dare seguito all’orientamento maggioritario, da ultimo ribadito, che riconosce natura traslativa all’ordinanza di assegnazione dei crediti in sede di procedura esecutiva mobiliare. Né una diversa conclusione si ritiene argomentabile sulla scorta della pronuncia (Cass. n. 9400/07) utilizzata dal giudice d’appello a sostegno della propria decisione, atteso che, come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n. 7306/2021, la sentenza n. 9400/07 ha escluso che l’ordinanza di assegnazione di crediti ai creditori dei beni pignorati presso terzi “contenga una statuizione di condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendo finalizzata «alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato», con la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 8, lett.

b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta di registro in misura proporzionale. La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8, lett.

a) della Tariffa….. Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che, costituendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazione si tratta»….(Cass.cit. n. 577/2025). Peraltro, trattandosi di ordinanza di assegnazione di crediti avent i ad oggetto anche il pagamento di canoni relativi a contratti di locazione in essere tra il debitore esecutato ed i terzi pignorati,non risulta condivisibile l’assunto che non si tratti di diritti a contenuto patrimoniale, presupposto per l’applicabilità della lettera d) dell’art. 8 della citata Tariffa.

Inoltre, l’incertezza, evidenziata dalla controricorrente, dei crediti staggiti, siccome derivanti per lo più da c anoni di locazione non ancora maturati alla data dell’assegnazione e sottoposti all’alea dell’esistenza in vita del terzo pignorato sino all’estinzione del debito o sino alla durata dei contratti, non è di per sé sola sufficiente ad escludere la natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione, nonché ad escludere che la stessa costituisca l’atto conclusivo del procedimento esecutivo in cui è stata emessa. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che “L’assegnazione, in quanto disposta «salvo esazione», non produce l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario, così configurandosi una scissione tra il momento depauperativo-traslativo del credito e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimento giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (cfr. sempre Cass. n. 17195/2025 cit., che richiama Cass. n. 18123/2023;

Cass. n. 30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007). La vicenda traslativa del credito staggito, pur con la efficacia pro solvendo condizionata alla sua effettiva riscossione, si verifica, comunque, illico et immediate, al momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, determinando questa l’immediato trasferimento del bene-credito in favore dell’assegnatario (sino a concorrenza dell’importo occorrente per soddisfare la pretesa azionata in executivis) e, specularmente e nella stessa misura, l’immediata fuoriuscita del medesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato, e ciò anche con riferimento a crediti futuri, ove sia individuata con certezza la relativa fonte (cfr.

Cass. n. 17195/2025 cit.) .” (Cass. n. 30917/2025) , tra i quali, paradigmaticamente, i crediti da canoni locatizi a scadere, a ciò non ostando il loro acquisto giorno per giorno, ex art. 821, comma 3, c.c.. (cfr. Cass. n. 17195/2025). La eventualità che, per effetto del trasferimento del credito conseguente all’ordinanza di assegnazione, il creditore possa non venire integralmente soddisfatto ed essere costretto ad attivare una ulteriore azione esecutiva, non esclude evidentemente che la fuoriuscita del credito dal patrimonio del debitore si sia comunque verificata, determinando nel contempo la conclusione della procedura.

Inoltre, il rischio paventato dalla controricorrente che, nel caso in cui si rendesse necessario azionare plurime procedure esecutive, dovrebbe essere pagata più volte, in relazione a ciascuna di esse, l’imposta di registro calcolata sull’ammontare dell’intero credito azionato in forza del medesimo titolo esecutivo (nel caso di specie un decreto ingiuntivo), è scongiurato in ragione della “elementare, quanto dirimente considerazione che nell’ordinanza di assegnazione il credito ceduto è quello del debitor debitoris e non quello del creditore procedente” (Cass. n. 30917/2025).

Poiché, pacificamente, l’assegnazione del credito opera sino alla concorrenza del credito per cui si procede ma nei limiti di quello ceduto, “risulta, quindi, errato, oltre che foriero di conseguenze del tutto irragionevoli, tassare l’ordinanza di assegnazione per l’intero importo del credito di cui si chiede soddisfazione…” (vedi Cass. citata). A tal proposito, questa Corte, nella recente ordinanza n. 27265/2025, in applicazione del principi o della capacità contributiva, attuale e certa, sancitodall’art. 53 Cost., nonchè de l l ’art. 1 Prot. 1 della Convenzione Edu, che non consente un prelievo fiscale superiore al valore effettivamente acquisito dal creditore, ha affermato i seguenti principi di diritto: - « in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett.

a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione»; - «In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in presenza di assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato)».

A tal proposito, va evidenziato che, sebbene la tassazione dell’atto esecutivo, pur fondandosi su un decreto ingiuntivo già tassato, non comporti una duplicazione dell’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo a produrre effetti giuridici autonomi, il prelievo fiscale eccedente il valore effettivamente acquisito dal creditore realizzerebbe una compressione sproporzionata del diritto patrimoniale, priva di un interesse generale idoneo a giustificarla. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelli derivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto della imposizione non è costituito dall’ intero credito (originariamente) assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensì esclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nel la fattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati dai terzi pignorati.

Pertanto, posto l’obbligo della contribuente di corrispondere l’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi degli artt. 8 e 6 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con conseguente esclusione del diritto alla ripetizione dell’intero importo versato a tale titolo, la base imponibile dovrà però essere ri determinata sulla scorta del valore del credito staggito, tenuto conto, per i crediti da canone di locazione, della durata dei relativi contratti. Il compito di determinare lasuddetta base imponibile spetta al giudice di merito, il quale non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, non essendo il processo tributario annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito (v. ex plurimis, Cass. , n. 12722/2024;

Cass., n. 24611/2014; Cass. , n. 26157/2013; Cass. , n. 25376/2008, Cass.,n. 15825/2006). Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà, in applicazione dei suddetti principi di diritto, a quantificare l’imposta dovuta nonché a liquidareanche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa