Cassation appeal dismissed due to lack of notification to omitted party requiring new role assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeals because the proceedings failed to notify the omitted party, Sipil S.R.L., who was a direct recipient of the taxed notice. The material facts show that while the main parties argued for tax reclassification, the court ruled that procedural integrity requires integrating the missing party's defense. Consequently, the case was remitted to a new role for proper notification rather than a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; Art. 600 c.p.c.: Cassation appeals are inadmissible if not notified to all interested parties, necessitating a remand to a new role to ensure the integration of the omitted party's contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19129/2019 del ruolo generale, proposto DA APLEONA HSG S.P.A. - già BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.R.L. e ora APLEONA ITALY S.P.A. – (codice fiscale 04131800270), nonché società APLEONA HSG INTERNATIONAL GMBH - già BILFINGER HSG INTERNATIONAL FACILITY MANAGEMENT GMBH – (codice fiscale DE813078670), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dagli avv.ti prof. Andrea Panzarola (codice fiscale PNZ NDR 71P02 G478 N) e Fabrizio Gaetano Pacchiarotti (codice fiscale PCC FRZ 74H06 H007 W), giusta procura speciale e nomina poste in calce ai ricorsi. - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a :
G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 7 1 0 d 2 2 d 9 6 9 6 a 4 3 9 2 7 e 8 6 7 2 9 1 d e 2 0 a 5 7 3 Numero registro generale 19129/2019 Numero sezionale 1335/2026 Numero di raccolta generale 4541/2026 Data pubblicazione 28/02/2026 l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 5468/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 13 dicembre 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026 dal consigliere Ugo Candia. RILEVATO CHE:
1. oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro complementare in relazione a tre atti [a): del 30 settembre 2012 di costituzione, da parte della società Sipil, della società Bilfinger Sielv Facility Management S.R.L.; b): del 2 ottobre 2012 con cu la Sipil sottoscriveva l’aumento del capitale sociale della Bilfinger Sielv Facility Management S.R.L. tramite conferimento di azienda; c): del 30 novembre 2012 con cui Sipil cedeva la sua intera quota di partecipazione posseduta nella Bilfinger alla società HSG Zander International Gmbh], che l’Ufficio, considerandoli nella loro unitarietà, riqualificava ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 29 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U. registro o solamente TUR);
2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale, rigettava gli appelli riuniti proposti dalle società contribuenti, tra cui quello avanzato da SIPIL S.R.L;
3. con distinti atti notificati alla sola Agenzia delle Entrate il 13/17 giugno 2019 le società in epigrafe indicate proponevano ricorso per F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 7 1 0 d 2 2 d 9 6 9 6 a 4 3 9 2 7 e 8 6 7 2 9 1 d e 2 0 a 5 7 3 Numero registro generale 19129/2019 Numero sezionale 1335/2026 Numero di raccolta generale 4541/2026 Data pubblicazione 28/02/2026 cassazione contro la menzionata pronuncia; Apleona HSG S.p.A. sulla base di tre motivi; Apleona HSG International Gmbh sulla scorta di due motivi; le ricorrenti hanno poi depositato in data 25 gennaio 2026 un'unica memoria illustrativa;
4. l’Agenzia delle Entrate resisteva, notificando controdeduzioni in data 15 maggio 2020, utilizzando il termine di sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018; CONSIDERATO CHE:
1. i ricorsi per cassazione non sono stati notificati alla società SIPIL S.R.L., pure destinataria dell’avviso impugnato e parte nei giudizi di merito;
2. il contraddittorio va integrato nei confronti della suddetta parte pretermessa, il che comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SIPIL S.R.L. ed assegna termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente, per la notifica alla stessa dei ricorsi per cassazione e della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbra