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Ordinanza — n. 4520/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency's appeal regarding VAT interest and penalties after annulment of tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4520/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that annulled VAT debt due to an administrative self-correction. While the annulment of the tax debt extinguished the principal liability, the court held that the taxpayer's failure to file the declaration remained a distinct offense warranting interest and penalties. Consequently, the decision was reversed to the lower court to recalculate these financial penalties based on the remaining disputed amount.

Regesto Legislator

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Art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 13 d.lgs. n. 471/1997: The annulment of a tax debt via administrative self-correction does not retroactively erase the legal obligation to pay interest and penalties arising from the taxpayer's prior failure to file the relevant declaration.

Parole chiave

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VAT debt annulment omitted tax declaration administrative self-correction interest and penalties tax liability extinction assoggettamento all'IVA omissione del contribuente dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
485/06/14 della Commissionetributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) per IVA relativa all’anno d’imposta 2009.
Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
3.3.La CTR, dopo avere delimitato l’oggetto del giudizio all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell’IVA, nonché degli interessi per omesso versamento dell’imposta, ha affermato che:
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
2.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27963 del 07/12/2020
3.5.Analogamente, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2008 legittima, altresì, la comminatoria della relativa sanzione, con assorbimento di eventuali sanzioni comminate (Cass. n. 27963 del 07/12/2020).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21857/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che le rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SRL PROFER SYSTEM SARDA -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARIn. 377/01/18 depositata il 26/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 377/01/18 del 26/014/2018, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Profer System Sarda s.r.l. (di seguito PSS), oggi in fallimento, avverso la sentenza n. 485/06/14 della Commissionetributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa per indebita detrazione di un credito IVA relativo all’anno 2008, nel quale era stata omessa la relativa dichiarazione, utilizzato nell’anno 2009.

Successivamente l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva proceduto ad accertamento ordinario con riferimento (anche) all’imposta oggetto della cartella, la quale veniva conseguentemente annullata in autotutela, ma lo sgravio non interessava gli interessi e le sanzioni. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di PSS evidenziando che:

a) la controversia era limitata agli interessi e alle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, confermate anche a seguito dello sgravio disposto dall’Ufficio in autotutela;

b) gli interessi e le sanzioni non erano dovuti. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.La curatela del fallimento di PSS restava intimata. 4.Con istanza del 17/02/2020, AE chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione della causa a seguito di diniego dell’istanza di definizione agevolata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva di AER, la quale non risulta essere stata convenuta nel giudizio di appello. 2.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che parte del credito IVA relativo all’anno 2008 (euro 199.593,00) era stato disconosciuto con avviso di accertamento successivamente emesso, con conseguente debenza di interessi e sanzioni per la parte del credito ancora dovuta. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR ritenuto che non siano dovuti interessi e sanzioni sulla parte del credito riconosciuta, in ragione del comportamento illegittimo tenuto dalla contribuente, che ha omesso la dichiarazione relativa all’anno 2008. 3.I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, previa ricognizione dei fatti relativi al contenzioso. 3.1.Il credito IVA di cui si discute, formatosi nell’anno d’imposta 2008, è stato originariamente portato in compensazione dalla società contribuente per un importo pari ad euro 278.743,00 e, quindi, recuperato dall’Amministrazione finanziaria con la notificazione di una cartella di pagamento ex art. 54 bis del decreto IVA, sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione per detto anno d’imposta.

Con la predetta cartella venivano altresì richiesti interessi per euro 33.298,80 e comminate sanzioni per euro 83.622,90. 3.1.1.Successivamente all’instaurazione del giudizio – nel corso del quale la società contribuente contestava le modalità di recupero (con la procedura di controllo automatizzato e non a mezzo avviso di accertamento), evidenziando altresì l’esistenza, sotto il profilo sostanziale, del credito – l’Amministrazione finanziaria procedeva all’esame della complessiva posizione IVA di PSS per gli anni dal 2006 al 2008, con conseguente disconoscimento (in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) di gran parte del credito IVA maturato con riferimento a dette annualità. 3.1.2.Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2008, AE disconosceva il credito IVA di PSS nella misura di euro 199.593,00, procedendo al conseguente recupero dell’imposta.

Pertanto, oggetto del presente procedimento non è più il recupero dell’imposta, ma unicamente le sanzioni comminate e gli interessi maturati. 3.2.Nella prospettiva di AE gli interessi e le sanzioni sono dovuti, nella loro interezza o quanto meno sull’importo non riconosciuto del credito di euro 199.593,00; e ciò in ragione del comportamento illegittimo tenuto da PSS, che ha omesso la presentazione della dichiarazione IVA. 3.3.La CTR, dopo avere delimitato l’oggetto del giudizio all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell’IVA, nonché degli interessi per omesso versamento dell’imposta, ha affermato che:

i) l’intervenuto sgravio opera retroattivamente e «preclude una qualificazione del comportamento della Profer System in termini di omissione del versamento dell’imposta», con conseguente venir meno di sanzioni e interessi; ii) la sussistenza dei requisiti sostanziali di esistenza del credito preclude, inoltre, l’applicabilità della sanzione con riferimento alla omessa dichiarazione del credito. 3.4.Orbene, la sentenza impugnata non ha considerato che lo sgravio dell’imposta intervenuto a seguito del provvedimento di autotutela esercitato dall’Amministrazione finanziaria non ha fatto venire meno il creditoerariale IVA per la misura di euro 199.593,00, somma sulla quale sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni conseguenti all’omesso versamento. 3.5.Analogamente, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2008 legittima, altresì, la comminatoria della relativa sanzione, con assorbimento di eventuali sanzioni comminate (Cass. n. 27963 del 07/12/2020). 3.6.Non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni con riferimento alla parte del credito IVA oggetto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, pari ad euro 85.150,00 (euro 278.743,00 –euro 199.593,00), atteso che, in disparte dal comportamento illegittimo conseguente all’omessa dichiarazione, separatamente sanzionato, la compensazione deve ritenersi legittimamente effettuata. 3.7.Entro questi limiti i motivi proposti vanno accolti. 4.In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti più sopra indicati; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia trib